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Scuola - Debiti formativi

Scolastico
Possiamo definire debito formativo il mancato conseguimento dell'insieme di competenze attese in uscita da un modulo. In assenza di una organizzazione modulare della didattica esso può essere, nella pratica, la registrazione (fatta in genere soltanto alla fine dell'anno scolastico) della insufficienza in una disciplina. Sono i singoli Collegi dei Docenti che stabiliscono sia i criteri generali per la valutazione degli alunni sia, in particolare, i criteri per la valutazione negli scrutini finali. Non vi è dunque una regola che valga per tutte le istituzioni scolastiche se non quella della trasparenza di tali criteri, dell'esigenza cioè che essi siano ben conosciuti. L'art. 8 del Regolamento dell'autonomia attribuisce al Ministro la determinazione degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. A sua volta il comma 6 dell'art. 4 attribuisce alle scuole la funzione di individuare i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni. Avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Insomma, l'autonomia sottrae la questione dei debiti formativi al terreno circoscritto della insufficienza in una o più discipline e la inserisce nel più grande campo del successo formativo: la gestione dei debiti formativi diventa appunto uno degli strumenti di flessibilità che conducono l'alunno ad affermare le proprie potenzialità e i propri talenti attraverso percorsi di studio a misura del successo che egli può concretamente conseguire. Il debito formativo viene assegnato nello scrutinio finale allo studente che viene promosso alla classe successiva con delle insufficienze lievi in alcune materie (di norma non più di tre). Ad esempio, avere un debito formativo in storia, significa che in quella specifica materia non è stata raggiunta la piena sufficienza alla fine dell'anno. Nel corso dell'anno scolastico successivo, lo studente sarà sottoposto a delle prove che stabiliscono se le lacune sono state colmate; in questo caso si parla di saldo del debito. La scuola fornisce aiuto agli studenti promossi con debito, ma esso non sostituisce il necessario impegno personale di studio da attuare nella pausa estiva. L'alunno promosso con debito riceve, nel mese di giugno, una scheda relativa alla materia con l'elenco dei contenuti da recuperare e con indicazioni relative al metodo di studio; nei primi giorni dell'anno scolastico successivo, l'insegnante della materia verifica il lavoro svolto dallo studente; in alcuni casi vengono organizzati brevi corsi o iniziative analoghe, in modo da integrare eventuali lacune. Il mancato saldo del debito costituisce elemento di valutazione allo scrutinio finale dell'anno scolastico successivo. Il soggetto che dichiara saldato il debito è il Consiglio di classe. Nel triennio il superamento del debito comporta il riesame del credito scolastico assegnato nell'anno precedente.